Autore : Animal Rights Activists Tunisia
All’attenzione dei deputati della Camera dei rappresentanti del popolo e a tutti i Ministeri coinvolti,
noi, attivisti e membri della protezione animale in Tunisia, così come i membri della protezione animali di qualsiasi Paese, sosteniamo i deputati del Parlamento tunisino determinati a mettersi in gioco in questo cambiamento della società tunisina. Li ringraziamo per il lavoro rivolto all’aggiornamento della legge e al cambiamento attraverso il prendere in considerazione la condizione animale.
La situazione in Tunisia è deplorevoe. L’uccisione dei cani randagi continua nella maggior parte dei comuni. Gli animali, a causa di una politica globale mancante di sterilizzazione, proliferano e muoiono nelle strade, a causa della mancanza di cure. I casi di maltrattamenti e di torture restano impuniti. Le associazioni e i rifugi non riescono più a sostenere la situazione.
Nel codice penale tunisino, non esiste nessuna legge per la protezione degli animali randagi e delle altre specie. L’articolo 317 del codice penale tunisino prevede 15 giorni di prigione e una multa di 4,80 dinari (equivalenti a 1,46 euro) per coloro che maltrattano gli animali domestici di cui sono proprietari o di terzi. Ricordiamo che gli altri Paesi hanno fatto dei considerevoli passi avanti. In Francia il codice penale punisce qualsiasi persona che commette un atto di crudeltà o maltratta un animale con una pena che prevede fino a due anni di carcere e una multa di 30 mila euro. Mentre in Germania la crudeltà verso gli animali può portare a tre anni di carcere.
Chiediamo che le leggi vengano riviste e che gli animali vengano protetti. Chiediamo una legge che affronti e condanni con severità tutti gli abusi e maltrattamenti contro gli animali, di qualsiasi specie. Aspiriamo a una Tunisia dove tutti gli esseri che la popolano possano vivere in tutta sicurezza. Chiediamo di fare riferimento alla Dichiarazione universali dei diritti dell’animale.
La Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, coredatta dalla LFDA, è stata proclamata solennemente a Parigi il 15 ottobre 1978, alla Casa dell’Unesco. Il suo testo, revisionato dalla Lega internazionale dei diritti dell’animale nel 1989, è stato reso pubblico nel 1990 e aggiornato nel 2018.
Premessa : considerato che la Vita è una, tutti gli esseri viventi avevano un’origine comune e si sono differenziati nel corso dell’evoluzione della specie ; considerato che tutti gli esseri viventi hanno dei diritti naturali e che qualsiasi animale dotato di un sistema nervoso possiede dei diritti particolari ; considerato che il disprezzo o la semplice violazione di questi diritti naturali provocano delle gravi violazioni nei riguardi della Natura e conducono l’uomo a commettere dei crimini verso gli animali ; considerato che la coesistenza delle specie nel mondo implica il riconoscimento della specie umana al diritto di esistere delle altre specie animali ; considerato che il rispetto degli animali da parte dell’uomo è inscindibile dal rispetto degli uomini tra loro, si proclama quanto segue :
ARTICOLO 1 : tutti gli animali hanno uguali diritti di esistere nel quadro degli equilibri biologici. Questa uguaglianza non nasconde la diversità delle specie e degli individui
ARTICOLO 2 : qualsiasi vita animale ha diritto ad essere rispettata.
ARTICOLO 3 : nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti o atti crudeli. Se la morte di un animale è necessaria, deve essere immediata, indolore e non generare angoscia. L’animale morto deve essere trattato con dignità.
ARTICOLO 4 : L’animale selvaggio ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale e di riprodurvisi. La privazione prolungata della sua libertà, la caccia e la pesca di piacere, così come ogni utilizzo dell’animale selvaggio per altri scopi oltre a quelli necessari, sono contrari a questo diritto.
ARTICOLO 5 : L’animale che l’uomo tiene presso di sè ha diritto a un mantenimento e a delle cure attente. Non deve in nessun caso essere abbandonato, o ucciso in modo ingiustificato. Tutte le forme di allevamento e di utilizzo dell’animale devono rispettare la fisiologia e il comportamento proprio della specie. Le esibizioni, gli spettacoli, i film utilizzanti degli animali devono rispettare la loro dignità e non comportare nessuna violenza.
ARTICOLO 6 : La sperimentazione sull’animale che implica una sofferenza fisica o psicologica viola i diritti dell’animale. Dei modi sostitutivi devono essere sviluppati e messi in campo sistematicamente.
ARTICOLO 7 : qualsiasi atto che implica la morte di un animale non necessaria e qualsiasi decisione che porta a questo atto costituiscono un crimine contro la vita.
ARTICOLO 8 : qualsiasi atto compromettente la sopravvivenza di una specie selvaggia, e qualsiasi decisione che porta a un tale atto costituisce un genocidio, ossia un crimine contro la specie. Il massacro degli animali selvatici, l’inquinalmento e la distruzione dei biotipi sono dei genocidi.
ARTICOLO 9 : La personalità giuridica dell’animale e i suoi diritti devono essere riconosciuti dalla legge. La difesa e la salvaguardia dell’animale devono avere dei rappresentanti all’interno degli organi governamentali.
ARTICOLO 10 : L’educazione e l’istruzione pubblica dovrebbero condurre l’uomo, sin dall’infanzia, a osservare, comprendere e rispettare gli animali.
Per firmare la petizione : qui.
Traduzione dal francese di Giada Frana.
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