Il progetto della nuova Costituzione proposta dal Presidente Kais Saied si compone di dieci capitoli e 142 articoli. Si tratta della Terza Costituzione per la Tunisia, dopo quella del 1959 e del 2014. La piattaforma Chnowa Barnemjek? “Qual è il tuo programma?”, creata nel 2019 da dei giovani tunisini in occasione delle elezioni legislative e presidenziali per comparare i programmi elettorali ed aiutare i cittadini nella loro scelta, ha tradotto in francese la proposta di Saied, comparandola alla Costituzione del 2014 e del 1959. Qui il link dove potete consultarle.
Noi vi proponiamo la traduzione, direttamente dall’arabo, del preambolo, dei primi cinque articoli e di alcuni articoli inerenti al potere locale, utili per comprendere il nostro dossier. La traduzione è opera di Gemma Baccini.
Struttura della Costituzione
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Disposizioni generali
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I Diritti e le libertà
3. La funzione legislativa :
-l’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo
-l’Assemblea delle Regioni e dei Distretti.
4. La funzione esecutiva :
– Il Presidente della Repubblica
– il Governo.
5. La funzione giudiziaria
6. Le collettività locali e regionali,
7. L’Istanza superiore per le elezioni
8. Il Consiglio superiore dell’educazione e dell’insegnamento
9. Revisione della costituzione
10. Disposizioni transitorie
In nome di Dio misericordioso
Preambolo
Noi siamo il popolo tunisino sovrano il quale, a partire dal 17 dicembre 2010, si è levato con una sommossa rabbiosa e senza precedenti contro l’oppressione e la dittatura, la fame e i soprusi che erano presenti in ogni aspetto della nostra vita. Noi siamo il popolo tunisino, che ha pazientato da più di dieci anni, dopo la Rivoluzione benedetta, senza mai smettere di sollevare le proprie legittime richieste di lavoro, libertà e dignità nazionale, ottenendo come risposta nient’altro che falsi slogan e finte promesse. La corruzione è aumentata esponenzialmente e si è intensificato l’accaparramento delle nostre ricchezze naturali e il furto del denaro, atti rimasti impuniti. Sentendo dunque il peso di questa responsabilità storica, è stato necessario correggere il corso della Rivoluzione, così come è successo nel giorno 25 luglio 2021, l’anniversario della proclamazione della Repubblica.
Noi siamo il popolo tunisino, che ha fornito legioni di martiri per la liberazione e per la libertà. Il loro sangue puro e giusto si è mescolato a questa terra generosa, ravvivando il colore della bandiera nazionale. Abbiamo dato voce alle nostre volontà e alle nostre scelte più importanti attraverso la consultazione nazionale, alla quale hanno preso parte migliaia di cittadini e cittadine in Tunisia e all’estero, e anche dopo aver preso visione dei risultati del dialogo nazionale, affinché nessuno si impuntasse sulla propria opinione e nessuna parte imponesse la propria scelta.
Noi, il popolo tunisino, accettiamo questa nuova Costituzione senza scordare la nostra Storia, piena di glorie e di sacrifici, di dolori ed atti eroici. La nostra cara Patria è stata teatro di molteplici movimenti di liberazione, non ultimo tra questi il Movimento di liberazione del pensiero della metà del XIX secolo, seguito dal Movimento di liberazione nazionale degli inizi del XX secolo, fino alla conquista dell’Indipendenza e la liberazione dal giogo straniero.
C’è stato un movimento di liberazione del pensiero, seguito da un movimento di liberazione nazionale. Poi ha avuto luogo l’esplosione rivoluzionaria del 17 dicembre 2010. Dopo di essa, in occasione del sessantaquattresimo anniversario dell’annuncio della Repubblica, è iniziato un movimento di correzione per inaugurare una nuova fase storica: dalla disperazione e la frustrazione alla speranza, al lavoro e alla fiducia, alla fase del cittadino libero in uno stato libero e completamente sovrano, della realizzazione della giustizia, della libertà e della dignità nazionale.
Accettiamo questa Costituzione ispirata dalle glorie e dai dolori del passato, in attesa di un futuro migliore per noi e per le generazioni future, affinché la bandiera nazionale si innalzi sempre più in alto in ogni convegno e sotto ogni cielo.
Approviamo questa Costituzione rievocando la nostra Storia costituzionale, che ha profonde radici storiche : dalla costituzione di Cartagine, al Patto Fondamentale, fino alla proclamazione dei diritti del Governante e dei Sudditi e della legge dello stato tunisino del 1861, oltre ai testi costituzionali che la Tunisia ha conosciuto dopo l’Indipendenza. Alcuni di questi testi ebbero un certo successo, ma molti furono distorti e trasformati in un mezzo per conferire una falsa legittimità formale ai governanti.
Nel rievocare la Storia costituzionale della Tunisia, l’onestà ci richiede di affermare che tra i testi costituzionali più importanti vi è la Costituzione dell’inizio del XVII secolo, chiamata Al-Mizan (la Bilancia), che la popolazione conosceva come la Briglia Rossa, perché era un libro con la copertina rossa. La redassero tunisini che credevano nei valori della giustizia, il cui simbolo è la bilancia. Venne poi distribuita alla popolazione, che ricorreva alle sue disposizioni se si attendeva un’ingiustizia da parte di coloro che venivano chiamati “ l’elite”.
Noi, popolo tunisino, cerchiamo, con questa nuova Costituzione, di realizzare la giustizia, la libertà e la dignità, poiché non c’è pace sociale senza giustizia, e non esiste dignità umana in assenza di vera libertà; non c’è orgoglio nazionale senza sovranità completa e senza una reale indipendenza.
Gettiamo le basi per stabilire un nuovo regime costituzionale che non si basi solo sullo stato di diritto, ma anche sulla società del diritto, affinché le norme legali siano un’espressione onesta e affidabile della volontà del popolo, che le possa così interiorizzare e possa vigilare lui stesso al loro rispetto, e si opponga a chi le trasgredisce o tenti di attaccarle.
Pur approvando questa nuova Costituzione, crediamo che la vera democrazia possa avere successo solo se la democrazia politica è accompagnata dalla democrazia economica e sociale, che si realizza fornendo al cittadino il diritto di libera scelta, di chiamare a rispondere del proprio operato coloro che ha eletto e il diritto alla distribuzione equa delle ricchezze naturali.
Noi, popolo tunisino, riaffermiamo la nostra appartenenza alla nazione araba e l’attaccamento ai valori umani della religione musulmana, così come la nostra appartenenza al continente africano, il cui nome deriva da quello che fu dato alla nostra amata Patria.
Noi, popolo tunisino, rifiutiamo che il nostro Paese entri in alleanze interne o estere, così come rifiutiamo qualunque intromissione nei nostri affari interni. Aderiamo alla legislazione internazionale e sosteniamo i diritti legittimi dei popoli che, secondo questa legislazione, hanno il diritto di decidere del proprio destino in maniera indipendente. Primo tra tutti, il diritto del popolo Palestinese alla terra che gli è stata sottratta e a stabilirvi il proprio stato dopo la liberazione, con Al-Quds (nome arabo per Gerusalemme, ndt) come capitale.
Noi, popolo tunisino sovrano, rinnoviamo la volontà di fondare uno Stato che si basi sulla divisione delle funzioni ( n.d.t.: non usa il termine poteri) esecutiva, legislativa e giudiziaria e che stabilisca l’equilibrio tra queste. Riaffermiamo anche che il regime repubblicano è il miglior garante per preservare la sovranità e la distribuzione delle ricchezze del nostro Paese in maniera equa a tutti i cittadini e le cittadine. Lavoreremo fermamente e con sincero impegno perchè lo sviluppo sociale ed economico vada avanti senza inciampi o ricadute, in un ambiente sano che consenta alla verde Tunisia di fiorire ancora di più, dal profondo nord al profondo sud, poiché non c’è sviluppo continuo e duraturo se non in un ambiente salubre, privo di fonti inquinanti.
Noi, popolo tunisino, che il 10 dicembre 2010 ha levato lo slogan, ormai passato alla Storia, “il popolo vuole”, accettiamo questa Costituzione come base sulla quale poggia la nuova Repubblica tunisina.
Disposizioni generali
Articolo 1
La Tunisia è uno stato indipendente e sovrano.
Articolo 2
Il regime dello stato tunisino è il regime repubblicano.
Articolo 3
La sovranità appartiene al popolo tunisino, che la esercita secondo le modalità stabilite da questa Costituzione.
Articolo 4
La Tunisia è uno stato unitario, non è possibile emanare legislazioni che ne intacchino l’unità.
Articolo 5
La Tunisia fa parte della nazione (Umma) islamica, lo stato solo deve provvedere alla realizzazione degli obiettivi dell’Islam puro nel preservare la vita umana, la dignità, il patrimonio, la religione e la libertà.
Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti
Articolo 81
Il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti è composto da deputati eletti dalle regioni e dai distretti. I membri di ciascun consiglio regionale eleggono tra loro tre membri per rappresentare la propria regione nel Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Gli eletti dei consigli regionali di ogni distretto eleggono tra di loro un unico deputato che rappresenterà il distretto nel Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti.
Il rappresentante della regione viene sostituito così come previsto dalla legge elettorale.
Articolo 82
Non è possibile cumulare la carica di deputato nell’ Assemblea dei Rappresentanti del Popolo con la carica nel Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti, ed è altresì vietato esercitare la carica di deputato nel Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti insieme a qualsiasi altra attività, lucrativa o meno.
Articolo 83
Le disposizioni relative all’immunità parlamentare dei membri dell’Assemblea dei rappresentanti del Popolo si applicano ai membri del Consiglio Nazionale delle Regioni e dei Distretti.
Articolo 84
Il Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti è tenuto a visionare i progetti riguardanti il budget dello stato e i piani di sviluppo regionale, provinciale e nazionale al fine di garantire l’equilibrio tra le regioni e i distretti. La legge delle finanze e i piani di sviluppo possono essere approvati solo con la maggioranza assoluta (dei voti) di entrambe le Camere.
Articolo 85
Il Consiglio delle regioni e dei Distretti esercita funzioni di controllo e di responsabilità nelle diverse questioni riguardanti l’attuazione del budget e dei piani di sviluppo.
Articolo 86
La legge regola i rapporti tra l’Assemblea dei rappresentanti del popolo e il Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti.
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